Annullata la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n.6 del 16 ottobre 2018. L’ avv. Maurizio Voi è stato un componente del collegio di difesa
13 Ott

L’avv. Maurizio Voi dello Studio Legale VOI CARCERERI Associati è stato uno dei difensori dei tanti Senatori della Repubblica che hanno impugnato la delibera n.6 del 16 ottobre 2018 del Senato c.d. “Taglio dei Vitalizi”, difesa incentrata a contestare non tanto i riflessi economici, senza parametri certi di riferimento, della nota decisione della Presidenza del Senato, ma quanto e soprattutto diretta a censurare l’architettura giuridica a base del provvedimento che non ha tenuto conto della natura sostanzialmente giuridica di pensione dell’assegno vitalizio percepito dagli ex parlamentari e, conseguentemente, ben altri requisiti di legge, come già deciso dalla Corte Costituzionale, dovevano essere tenuti in considerazione per operare gli interventi riduttivi sulle pensioni.

Di fondamentale importanza è l’accoglimento della tesi, sostenuta anche dalle nostre argomentazioni, che il provvedimento della Presidenza del Senato incidente su un atto costitutivo del diritto al vitalizio (pensione) ha modificato gli atti di natura legislativa con cui sono stati predisposti i successivi provvedimenti di liquidazione.

Il provvedimento amministrativo della Presidenza del Senato non poteva disporre effetti retroattivi andando ad incidere su un “diritto soggettivo perfetto”.

Se questa strada fosse stata aperta avrebbe creato un pericoloso precedente, in via analogica, su molti altri provvedimenti pensionistici futuri legittimando l’intervento retroattivo.

I fondamentali principi di “diritto soggettivo” e  “irretroattività” sono così stati ripristinati e tutelati. Di seguito l’estratto della decisione.

Assemblee condominiali e videoconferenza: un intervento legislativo che non aiuta, anzi.
13 Ott

Mentre i preoccupanti dati della pandemia agitano lo spettro di un nuovo lockdown, ovvero comunque di misure restrittive alle riunioni di persone, giunge proprio ora il tanto atteso emendamento sulle assemblee condominiali.

Dopo anticipazioni nei mesi scorsi rivelatesi errate, ecco, nella conversione del decreto “agosto”, a metà ottobre di questo annus horribilis 2020:

– una proroga del termine per la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio (i sei mesi ex art. 1130 n. 10 c.c. sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020; sempre che, beninteso, non fossero già scaduti … );

– inoltre, due modifiche strutturali all’impianto del diritto condominiale (non limitate all’emergenza, intendiamo dire), nelle disp. att. c.c., e precisamente dell’art. 66: 

a) al terzo comma, dopo le parole: “e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti: “o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”;

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Logica la prima, sull’ordine del giorno (ci mancherebbe che, prevedendosi la videoconferenza, non contenesse le specifiche per connettersi).

Pessima la seconda.

Cosa s’intende con lo stabilire che “la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza” “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini”?

In questi mesi si era affermata la prassi della c.d. doppia convocazione: in luogo fisico (ossia la classica sala, magari più grande per poter rispettare il distanziamento), ma anche in stanza virtuale: nel senso che veniva data la possibilità (spesso vivamente consigliandola, ma come opzione), a chi lo volesse, di connettersi con la videoconferenza, per parteciparvi da remoto.

Si dava per pacifico, in sostanza, che una convocazione esclusivamente in una stanza virtuale presupponesse una previsione regolamentare contrattuale, opponibile a tutti, o l’unanimità dei consensi.

Mentre per la partecipazione connettendosi in videoconferenza era sufficiente il consenso del singolo, che previamente avvisato ne accettava la modalità, quale libera e consapevole scelta.

Al singolo, insomma, era rimessa la scelta se partecipare in presenza, affrontando la trasferta e, di questi tempi, i rischi di contagio, o collegarsi da casa: magari con qualche inevitabile limitazione, nonostante i progressi della tecnologia e delle telecomunicazioni, ma anche con apprezzabili vantaggi.

Ora il “previo consenso di tutti i condomini” è previsto quale presupposto non di una convocazione esclusivamente in una stanza virtuale, ma della semplice partecipazione attraverso strumenti di videoconferenza.

Previo, e di tutti: vuol dire che, per consentire a chi preferirebbe restare comodamente a casa propria, servirà raccogliere in anticipo, giocoforza per iscritto onde poterne avere prova, del via libera degli altri …

Così ragionando, la videoconferenza nelle assemblee, che doveva essere facilitata, viene fortemente ostacolata, e praticamente esclusa nella generalità dei casi.

Con una mano, per favorire il mitico superbonus 110, si abbassa il quorum di approvazione di lavori di notevole entità alla ordinaria maggioranza semplice (e si stabilisce che basterà persino per l’opzione della cessione del credito, con buona pace, pare, di un diritto proprio del singolo).

Con l’altra mano, si affossa la videoconferenza, nonostante appaia essere non solo lo scenario prossimo, in un futuro di sempre maggiori connessioni tra le persone via internet e social, ma anche quello più confacente alla attuale situazione emergenziale per le note ragioni sanitarie.

Maurizio Voi, Avvocato in Verona

Alvise Cecchinato, Avvocato in Portogruaro

Nuove competenze nello Studio Legale VOI CARCERERI ASSOCIATI
06 Ott

Gestore della Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa

L’avv. Maurizio Voi ha conseguito presso la IUL l’abilitazione a “Gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”, la normativa regolata dalla legge 3/2012 che offre importanti strumenti di risoluzione della crisi economica di debitori civili e soggetti non fallibili in caso di mancanza di liquidità, che comporta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Ciò infatti determina quella che la legge, all’art. 6 co.2, lett. a), indica come la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

La disciplina da sovraindebitamento è stata poi innestata ed ampliata nel “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” approvato con Decreto Legislativo 17.1.2019 n.14 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n.155, destinato ad entrare in vigore il primo settembre 2021, anche se le ultime notizie di stampa danno imminente l’approvazione di un emendamento per l’immediata entrata in vigore stralciandola, dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Se così fosse si innesterebbero subito nell’architettura della legge 3/2012 tre importanti strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (CCI): il “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore” (ex piano del consumatore); il “Concordato minore” (ex accordo di ristrutturazione dei debiti); “La liquidazione controllata del sovraindebitamento” (ex Liquidazione del patrimonio).

Tra le novità interessanti vi è la possibilità, per il “piano del consumatore”, di prevedere la “falcidia” e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto o pensione, nonché operazioni di prestito su pegno.

Anche GLI imprenditori non fallibili e professionisti vedono tutelate le loro difficoltà con il “Concordato minore” che può prevedere anche la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

Diviene poi importante la procedura della “esdebitazione”, cioè la liberazione di tuti i debiti esistenti.