Sovraindebitamento/1 un quadro generale
03 Feb

Se ne può uscire con dignità

Prima o dopo andranno a scadenza le moratorie sui prestiti, finirà il blocco dei licenziamenti e la situazione diventerà drammatica specialmente per le famiglie ed i piccoli imprenditori ai quali sarà richiesto di rientrare dei loro debiti e sullo sfondo lo spettro dell’esecuzioni mobiliari o immobiliari magari sulla prima casa.

In un articolo del 26 gennaio 2021, apparso nella pagina Economia del Corriere della Sera, la stima è che in Italia ci siano 1,8 milioni di famiglie con debiti eccessivi o ormai in sovraindebitamento.

Ancora pochi sanno che lo Stato Italiano dal 2012 ha introdotto una procedura, a dire il vero un po’ complessa, che consente di ridurre o, in alcuni casi addirittura cancellare, il fardello dei debiti che affliggono i debitori.

La legge 3 del 2012 ha introdotto degli strumenti per ristrutturare i debiti di alcune particolari categorie di soggetti in stato di crisi o insolvenza finanziaria.

Le norme della legge 3/2012 sono state novellate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) (d.lgs. 14/2019) e ancora recentemente dal c.d. Decreto Ristori (legge 176/2020) entrate in vigore il 25 dicembre 2020, mentre l’entrata in vigore del CCII è fissata per al 1° settembre 2021.

Lo Stato italiano vuole quindi porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di quei soggetti non imprenditori o imprenditori  non soggetti né assoggettabili alle classiche procedure concorsuali.

Ci si trova così difronte a concetti, definizioni e procedure complesse che necessariamente richiedono un’adeguata preparazione giuridico-economica per comprenderne la portata e la possibilità d’utilizzo e uscire così dall’oppressione debitoria.

A guidare i soggetti in difficoltà fuori dal tunnel ci sono gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che hanno sede nel circondario del Tribunale, di norma, capoluogo di provincia. Il professionista che in pratica svolge tutte le attività necessarie a traghettare il consumatore verso l’uscita dal tunnel è il gestore della crisi che deve essere in possesso di particolari requisiti richiesti dalla alla legge.

Comprendere i termini essenziali

Alla situazione di persistente sbilancio patrimoniale che consente di attivare la procedura di cui ci occupiamo, è soggetto il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, ma per i debiti estranei a quelli sociali.

Ammessi alle procedure sono anche i soggetti non fallibili come: l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale sotto-soglia, l’imprenditore commerciale sopra–soglia ma con debiti inferiori a €. 30 mila, l’imprenditore cessato da oltre un anno, l’erede dell’imprenditore defunto, l’artista e gli altri lavoratori autonomi, le associazioni e le società tra professionisti, gli enti privati non commerciali.

Il sovraindebitamento, secondo la definizione dellalegge 3/2012è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

E’ una definizione complessa e composta di più nozioni giuridico-economiche come: a) perdurante squilibrio; b) obbligazioni assunte; c) patrimonio prontamente liquidabile; d) rilevante difficoltà ad adempiere; e) definitiva incapacità ad adempiere regolarmente.

In pratica il perdurante squilibrio è lo sbilanciamento tra le entrate (es. stipendio, rendita ecc.) e le uscite patrimoniali (es. mutui, affitti, spese correnti) che dura nel tempo ma che sarà anche destinato a durare nel tempo e ciò può portare i creditori più esposti ad intraprendere azioni giudiziarie per il recupero del credito ritenendo i debiti scaduti una sofferenza non più tollerabile.

L’inizio di un’azione giudiziaria come un decreto ingiuntivo e la conseguente azione esecutiva da inizio ad una spirale perversa che attrae tutti i creditori che si mettono in fila per riuscire a recuperare quanto più possibile il credito.

Ma la rilevante difficoltà, che è diversa dalla definitiva incapacità, indica uno stato di crisi, di insolvenza reversibile, un rischio. Ed è il rischio testé accennato che deve portare il soggetto in difficoltà ad attivare quelle procedure preventive previste dalla legge 3/2012 che permettono di congelare la situazione economica del soggetto in difficoltà e, con i giusti strumenti operativi, porvi rimedio.

Con una proposta detta accordo o piano del consumatore, con l’ausilio del gestore nominato dall’ OCC, si può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art.8, l.3/2012).

Si può anche intervenire con la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (art. 8 comma 1bis, l.3/2012), salvo alcune eccezioni.

Le operazioni si svolgono sotto il controllo del Tribunale che, valutati i requisiti, omologa l’accordo.

Il sovraindebitamento deve però essere incolpevole, cioè le cause che lo hanno generato dovranno essere state impreviste ed imprevedibili e il debitore non deve aver concorso colposamente a determinare la crisi anche con uno sproporzionato ricorso al credito (a.9, l.3/2012).

E’ il concetto di meritevolezza del creditore che è stato meglio chiarito dall’ art.4-ter del d.l. ristori, come l’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Omologato l’accordo, tutelata la par condicio creditorum, il gestore sovraintende la procedura e il debitore non potrà mai operare pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore.

L’ extrema ratio

Con la liquidazione del patrimonio del debitore, questi può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter, l.3/2012) e con il ricavato della vendita, soddisfare una volta per tutte i creditori.

Infine con la procedura di esdebitazione senza utilità ildebitore, persona fisica, ritenuto non in grado di offrire alcun rimborso ai creditori, nemmeno in una prospettiva futura (art.14-quaterdecies, l.3/2012), per una volta sola nella sua vita, potrà liberarsi di tutti i suoi debiti.

Se però nel corso dei quattro anni successivi dal decreto del giudice sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, la procedura potrà essere riaperta e procedere con un piano per il parziale pagamento dei creditori.

Maurizio Voi

Ingiunzione di pagamento ex art.63 disp. att. c.c. e “Mediazione obbligatoria”.
20 Gen

L’amministratore deve sempre convocare l’assemblea per proseguire nel recupero delle spese in caso di opposizione al Decreto Ingiuntivo.

A metà settembre 2020 la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 19596/2020 ha stabilito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Significa che, proposto dall’amministratore del condominio il decreto ingiuntivo ex art.63 disp. att. c.c. per riscuotere i contributi delle spese condominiali dal proprietario moroso, qualora il condomino si dovesse opporre all’ ingiunzione, è il Condominio che deve attivare il procedimento di mediazione obbligatoria anche in questa materia (D.Lgs. n. 28/2010, art. 5 4° comma).

Diverse e delicate anche sotto il profilo della responsabilità professionale, sono le conseguenze della mancata attivazione del procedimento di mediazione: dalla pronuncia di improcedibilità del DI alla sua revoca.

Così il condominio dovrà attivare una nuova ingiunzione ma (e qui sta il punto) anche dover sopportare le spese legali di soccombenza.

L’amministratore dovrà quindi sempre essere assistito da una delibera ex art.71 quater disp. att. c.c. che lo autorizzi a promuovere il giudizio di mediazione nel recupero delle spese per la gestione del condominio.

E qui si apre un altro delicato scenario.

L’art. 71 quater disp. att. c.c., dispone che per le controversie nelle materie regolate dalle norme sul procedimento di mediazione, deve essere proposta la relativa domanda a pena di inammissibilità dell’azione.

La domanda deve essere autorizzata dall’assemblea con il quorum dei presenti e almeno 500 millesimi.

Se è vero, allora, che l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione dell’assemblea per il recupero coattivo delle spese, è anche vero che, il richiamo dell’art. 5 comma 1 sulla mediazione obbligatoria è all’intero Capo II del Libro Terzo del codice civile (cioè artt. 1117-1139) dedicato al condominio, quindi anche al recupero del credito (art. 1129 n.3) c.c.) che con il raccordo delle disposizioni di attuazione (art.63) diviene controversia legale.

La conseguenza è che l’amministratore deve ora sempre essere autorizzato dall’assemblea a procedere in mediazione in caso di opposizione al DI.

Può l’autorizzazione essere preventiva e generale per tutti i recuperi o ad ogni opposizione deve seguire un’apposita assemblea che autorizzi la mediazione?

E’ nostro parere, che l’assemblea, ogni anno, debba autorizzare preventivamente l’amministratore ad attivare il procedimento di mediazione in caso di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.

L’amministratore, ogni anno, in sede di convocazione dell’assemblea ordinaria, dovrà inserire all’ordine del giorno, un preciso punto ed ottenere il disco verde dell’assemblea a maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi.

In caso contrario, ad ogni opposizione al DI, dovrà seguire un’assemblea appositamente convocata.

In mancanza si profila all’orizzonte una responsabilità dell’amministratore per la soccombenza alle spese di causa che certamente seguiranno la pronuncia di improcedibilità della domanda in seguito al principio di diritto ormai scolpito dalle sezioni unite.

Maurizio Voi

Nuove competenze nello Studio Legale VOI CARCERERI ASSOCIATI
06 Ott

Gestore della Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa

L’avv. Maurizio Voi ha conseguito presso la IUL l’abilitazione a “Gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”, la normativa regolata dalla legge 3/2012 che offre importanti strumenti di risoluzione della crisi economica di debitori civili e soggetti non fallibili in caso di mancanza di liquidità, che comporta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Ciò infatti determina quella che la legge, all’art. 6 co.2, lett. a), indica come la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

La disciplina da sovraindebitamento è stata poi innestata ed ampliata nel “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” approvato con Decreto Legislativo 17.1.2019 n.14 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n.155, destinato ad entrare in vigore il primo settembre 2021, anche se le ultime notizie di stampa danno imminente l’approvazione di un emendamento per l’immediata entrata in vigore stralciandola, dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Se così fosse si innesterebbero subito nell’architettura della legge 3/2012 tre importanti strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (CCI): il “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore” (ex piano del consumatore); il “Concordato minore” (ex accordo di ristrutturazione dei debiti); “La liquidazione controllata del sovraindebitamento” (ex Liquidazione del patrimonio).

Tra le novità interessanti vi è la possibilità, per il “piano del consumatore”, di prevedere la “falcidia” e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto o pensione, nonché operazioni di prestito su pegno.

Anche GLI imprenditori non fallibili e professionisti vedono tutelate le loro difficoltà con il “Concordato minore” che può prevedere anche la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

Diviene poi importante la procedura della “esdebitazione”, cioè la liberazione di tuti i debiti esistenti.

A forte rischio il recupero dei crediti per le spese condominiali – Le conseguenze delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione di giugno e settembre 2020 sul procedimento di mediazione.
24 Set

di Avv. Maurizio Voi e Avv. Alvise Cecchinato

Forse non considerata attentamente perché eravamo ad inizio estate con le vacanze alle porte dopo il duro lockdown, l’ordinanza n. 1046 dell’8 giugno 2020 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’Amministratore di Condominio, per partecipare alla procedura di mediazione, ha sempre bisogno di essere autorizzato dall’Assemblea con la delibera ex art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ., a maggioranza qualificata (ossia: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno metà dei millesimi): anche se, per ipotesi, si tratta di vertenza in una materia che, rientrando nelle sue attribuzioni di legge, non richiede analoga autorizzazione per agire o resistere in giudizio.

L’ipotesi è frequentissima: si pensi al recupero delle spese condominiali ex art. 1130 n. 3 cod. civ.: è pacifico che, per adire il Giudice, chiedendo l’ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 63, I comma, disp. att. cod. civ., o anche promuovendo una causa ordinaria, all’Amministratore non serve l’autorizzazione dell’Assemblea, essendo un suo specifico dovere (peraltro assoggettato anche al termine dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, ex art. 1129, IX comma, cod. civ.).

Gli Ermellini, nella pronuncia, relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, precisano proprio che “pur in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’Amministratore” “con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1131 c.c. senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea”, “questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’Assemblea”: e, se vi partecipa lo stesso, la mediazione è come non si tenesse (tecnicamente: non vale a integrare la condizione di procedibilità), perchè il Condominio non può ritenersi siccome presente.

Il ragionamento desta evidenti perplessità, e le sue conseguenze diventano di ancor maggiore attualità tenuto conto che, con la recentissima sentenza n. 19596 del 18.9.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine a un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, hanno statuito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del creditore opposto, e non del debitore opponente, attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, in mancanza del quale la causa diventa improcedibile e, si badi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Ecco il principio: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Dal combinato disposto delle due pronunce deriva un mix pericolosissimo per il Condominio, proprio nel delicato ambito di gestione e fruizione dei servizi condominiali, anche essenziali, che l’Amministratore deve garantire provvedendo al pagamento delle spese.

Cosa succederà?

Se il Condominio agisce ottenendo decreto ingiuntivo, e il condomino moroso propone opposizione, l’Amministratore dovrà tempestivamente convocare l’Assemblea, per essere autorizzato a promuovere la procedura di mediazione e a parteciparvi.

Se, per qualsiasi ragione, non si raggiungesse la maggioranza qualificata (si ripete: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno metà dei millesimi), l’Amministratore non potrà procedere, la mediazione non ci sarà o sarà comunque tamquam non esset,.

Soprattutto, la causa pendente terminerà con la revoca del decreto ingiuntivo (e forse anche, oltre al danno, con la vera e propria beffa della condanna alla rifusione delle spese legali !).

Come comprensibile, il condomino moroso si sentirà vincitore, e non si sentirà più obbligato al pagamento; se poi, nel frattempo, in forza del decreto ingiuntivo, era stata iniziata una procedura esecutiva (pignorando l’immobile, o altri beni) verrà meno anche quella.

Insomma, si profilano conseguenze potenzialmente davvero gravi.

E non è difficile immaginare che, se nel Condominio è di fatto difficile raggiungere la maggioranza qualificata, come purtroppo spesso accade, il condominio moroso sarà tentato da proporre opposizioni anche infondate, ma strumentali all’impasse che sopra abbiamo delineato.

Diventa quindi urgente l’istanza per un intervento del Legislatore: se l’art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ. deve interpretarsi in senso letterale, come la Corte di Cassazione ha affermato nella pronuncia di giugno, facendolo operare anche per le vertenze che non richiedono la autorizzazione ad agire o a resistere, le conseguenze di un tanto appaiono aberranti: a maggior ragione ora che la Cassazione stessa, con la pronuncia di settembre, ha posto l’onere della mediazione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a carico del creditore.

Maurizio Voi, Avvocato in Verona
Alvise Cecchinato, Avvocato in Portogruaro

Voi Carcereri Associati relatori al primo WebMeeting 17.04.2020 con oltre 250 professionisti
20 Apr

Gli avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri sono atti gli ideatori e relatori al primo web meeting organizzato per l’ANACI di Verona in tema di redazione dei bilanci consuntivi e preventivi in funzione del recupero coattivo dei crediti condominiali senza preventiva delibera dell’assemblea e svolgimento della stessa in video conferenza durante e successivamente all’ emergenza coronavirus.

L’evento, che è stato rilanciato a livello nazionale, ha visto la partecipazione di 250 amministratori professionisti da tutt’Italia isole comprese.

Sono stati esplorati temi in larga parte inediti, stante l’eccezionalità della situazione emergenziale causata dal lockdown.

Gli Avv. Matteo Carcereri e Maurizio Voi

L’avv. Maurizio Voi ha trattato il tema della costruzione analitica dei bilanci di gestione degli immobili amministrati con particolare attenzione alla nota esplicativa sintetica per dissipare eventuali insufficienze, incertezze e carenza di chiarezza in ordine ai dati di bilancio così da poter essere pienamente rappresentativa della situazione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio concluso e per la proiezione finanziaria di quello futuro anche in mancanza di illustrazione orale da parte dell’amministratore.

Se le norme del codice civile richiedono l’approvazione da parte dell’assemblea per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento esecutiva, è stato illustrato, con riferimento alla più recente giurisprudenza come, adottando precise procedure, sia possibile ottenere l’ingiunzione di pagamento anche senza il supporto della delibera assembleare.

L’avv. Matteo Carcereri ha poi illustrato il tema delle assemblee condominiali in video conferenza essendo vietato il loro tradizionale svolgimento per tutto il tempo dell’emergenza illustrando le criticità in relazione all’obbligo di convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e dopo la FAQ del Governo del 13.3.2020 che sembrerebbe agevolarle.

Se la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, estende l’applicazione analogica delle norme in tema di assemblee delle società di capitali anche alle assemblee di condominio e il decreto “Cura Italia” regola lo svolgimento e l’espressione di voto per le stesse, per il futuro svolgimento delle riunioni condominiali e sempre de iure condendo, particolare attenzione dovrà essere posta sul sistema di convocazione ed indicazione del luogo a termini di legge e infine per l’espressione e registrazione del voto.

A chiusura dell’intervento, che ha visto riconosciuto i crediti formativi, vi sono state interessanti domande ed approfondimenti. L’intervento è poi stato registrato dallo studio e subito inviato ai partecipanti.