Atti del webinar 19.03.21 Superbonus e Rendiconto
22 Mar

Alleghiamo le slide relative agli interventi degli Avv. Maurizio Voi e Avv. Matteo Carcerereri in occasione del webinar di aggiornamento professionale del 19 Marzo 2021 organizzato da ANACI Verona in collaborazione con Voi Carcereri Associati Studio Legale:

Dal “tagliaerba” al “bilancio d’esercizio di condominio”
19 Mar

Ritengo che sia giunto il momento di un serio e meditato approfondimento sul “bilancio di condominio” così come delineato all’art. 1130bis e nelle attribuzioni dell’amministratore art.1130 n.7 (registro di contabilità); n.10 (redazione del rendiconto).

E l’approfondimento deve innanzitutto passare sia da una nuova considerazione del documento contabile finale (per ora definiamolo così), rectius rendiconto che l’amministratore deve mettere a disposizione dei propri amministrati alla fine della gestione amministrativa del condominio, sia dalla necessaria assunzione di una nuova terminologia da utilizzare nella comunicazione degli strumenti informativi interni ed esterni che si riferiscono, appunto, al documento contabile finale.

Non è semplice, ci sono da abbattere barriere e vecchie abitudini, confrontarsi, come ha evidenziato Andrea Garbo, con delle professionalità che si formano alla scienza aziendalistica e che, se chiamate a valutare il documento contabile del condominio, lo interpretano secondo quei principi, con risultati troppo spesso pericolosi per gli amministratori.

E nel frattempo irrompe la giurisprudenza in materia (spesso non presa in debita e seria considerazione) che indica i suoi principi contaminando semplicisticamente il rendiconto di condominio con i principi del bilancio d’ esercizio delle società di capitali.

Chiari esempi sono l’ordinanza n.33038/18 della Cassazione (estensore Scarpa); la sentenza 3061/2021 del Tribunale di Roma; la sentenza 9/2021 del Tribunale di Civitavecchia, facilmente reperibili in rete e nella rivista “www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com”, dove è detto che se il rendiconto di condominio non è accompagnato dal registro di contabilità, l’assemblea che lo approva è invalida.

È un allert importante (e chi scrive non lo condivide) da tenere a mente; ciò ha innescato un serio dibattito all’interno del Centro Studi regionale.

È ancora corretto definire il documento contabile di condominio come rendiconto?

Perché il legislatore del 2012 ha innestato nell’art.1130bis del codice civile –rendiconto-, anche un sistema informativoche comprende  altri documenti di corredo.

E’ scritto che esso si compone di un registro di contabilità, di riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

L’indicazione è superficiale e malamente importata da altre norme del codice civile;  ignora i principi legali basilari di bilancio, così  ingenera solo confusione.

Ciò che si vuole affermare, allora, è che o si fa riferimento a principi giuridici presenti nel codice civile per il bilancio, magari semplificandoli per il condominio, ovvero si muta radicalmente l’approccio scientifico e si crea per l’istituto un nuovo ed originale modello contabile.

 Basti pensare che nell’art. 1130bis vi è il richiamo anche alla situazione patrimoniale -ma sarebbe corretto- stato patrimoniale (art.2424 c.c.).

Al contrario la situazione (rectius: stato) patrimoniale dovrebbe essere una delle componenti del documento contabile finale, per non parlare di fondi e riserve.

Proprio per il riferimento alle suddette tre parti inscindibili e complementari, il legislatore avrebbe dovuto scrivere nella rubrica dell’art. 1130bis c.c.: “bilancio d’esercizio di condominio” o “bilancio di condominio”. E così, da ora, suggerisco che venga indicato, perché se proprio dobbiamo riferirci o prendere ad esempio gli articoli del codice che parlano del bilancio delle società (Libro V, Titolo V, Sezione IX) la rubrica dell’art. 2423 c.c. è intitolata “redazione del bilancio” e al primo comma dispone che “gli amministratori redigono il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.”

In entrambi i casi siamo difronte a componenti inscindibili e complementari ex lege di un bilancio d’esercizio e allora perché per il condominio continuiamo a chiamarlo rendiconto?

Il tempo dell’antica giurisprudenza sul rendiconto-bilancio di condominio è passato e le prescrizioni scritte nell’art. 1130bis ci portano a scollinare dagli antichi arresti.

Uno sguardo anche ad una delle edizioni recenti del Codice del Condominio (ed. la Tribuna, 2016) ci fa capire come il granitico riferimento al rendiconto veniva incrinato alla sottovoce attribuzioni (dell’amministratore) c-6 che veniva intitolata: “Rendiconto/Bilancio”.

D’altra parte, a ben riguardare, l’iniziale impostazione del documento contabile di condominio come rendiconto che si specificava nella sufficienza ed idoneità delle voci di entrata ed uscita, con le quote di ripartizione, in modo tale da “renderle intellegibili ai condomini” (cass. 3231/84; 3747/94) si sia negli anni, man mano affinata, con l’individuazione anche di altri principi come l’indicazione delle “quantità e qualità dei frutti percetti, l’indicazione delle somme incassate, dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito” (cass.9099/2000).

Cos’altro non sono quelle indicazioni se non: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa?

La semantica delle componenti universalmente riconosciute del bilancio d’esercizio presenti negli articoli di riferimento del codice civile per le società, è stata “copiata” con troppa approssimazione e confusione e senza costruzione di precise poste nell’articolo 1130bis.

Così la giurisprudenza decide che se manca il registro di contabilità, che per le società è documento interno dal quale poi si costruiscono il conto economico e la gestione finanziaria, la delibera è annullabile (vedi giurisprudenza sopra citata), perché è proprio da quest’ultimo registro che sono soddisfatte: “le esigenze informative e contabili” con richiamo all’attribuzione di cui all’art. 1130 n.7 c.c. (Trib. Roma, 3061/2021).

Il che non è del tutto vero a meno che, il principio che si voglia far passare, senza dirlo, è che solo dal registro di contabilità il condomino può vedere cosa abbia combinato realmente l’amministratore dei fondi messi a sua disposizione.

Ma a ben leggere la sentenza da ultimo citata non è nemmeno così perché se in pratica è dall’estratto conto che si può verificare come le uscite corrispondano alle effettive spese erogate e documentate fiscalmente, così come il versamento delle quote da parte dei condomini (scrittura contabile) ed accertare se qualche somma in uscita ha “preso una via diversa” (ma di certo non comparirebbe, ho sarebbe “mascherata”), la sentenza esclude che gli estratti conto soddisfino le esigenze informative contabili.

“C’è da perdersi”? Si.

E’ allora necessario iniziare a parlare una lingua comune e comunque riconosciuta anche nel campo della scienza aziendalistica, con le opportune semplificazioni, ma precise indicazioni sulle poste, con riferimento al documento finale contabile dell’esercizio di condominio.

Per l’intento del legislatore l’art. 1130bis c.c. deve essere considerato come riferentesi al bilancio di condominio o bilancio di esercizio di condominio.

Il telepass per l’approvazione è la sua struttura che è composta dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Ma interpretate per l’esigenza del bilancio d’esercizio del condominio.

Così se il condominio vuole comprare un tagliaerba per il grande giardino, esso rientrerebbe nello stato patrimoniale nel prospetto “attivo” e la “posta” ove inserirlo sarebbe “immobilizzazioni immateriali” come “macchinario” o “attrezzatura” con il valore di stima presunta.

Ma l’articolo 2424 c.c. è stato scritto per le società di capitali il cui scopo è il lucro, mentre il condominio non è né persona giuridica ne ha lo scopo di lucro e allora? Non comprate un tagliaerba.

Con il prossimo intervento vedremo come conciliare i suddetti elementi che compongono il bilancio di condominio, con le espressioni semplificate nel primo comma dell’art. 1130bis c.c., tentando la costruzione di una scienza sulla contabilità di condominio.

Maurizio Voi

Sovraindebitamento/1 un quadro generale
03 Feb

Se ne può uscire con dignità

Prima o dopo andranno a scadenza le moratorie sui prestiti, finirà il blocco dei licenziamenti e la situazione diventerà drammatica specialmente per le famiglie ed i piccoli imprenditori ai quali sarà richiesto di rientrare dei loro debiti e sullo sfondo lo spettro dell’esecuzioni mobiliari o immobiliari magari sulla prima casa.

In un articolo del 26 gennaio 2021, apparso nella pagina Economia del Corriere della Sera, la stima è che in Italia ci siano 1,8 milioni di famiglie con debiti eccessivi o ormai in sovraindebitamento.

Ancora pochi sanno che lo Stato Italiano dal 2012 ha introdotto una procedura, a dire il vero un po’ complessa, che consente di ridurre o, in alcuni casi addirittura cancellare, il fardello dei debiti che affliggono i debitori.

La legge 3 del 2012 ha introdotto degli strumenti per ristrutturare i debiti di alcune particolari categorie di soggetti in stato di crisi o insolvenza finanziaria.

Le norme della legge 3/2012 sono state novellate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) (d.lgs. 14/2019) e ancora recentemente dal c.d. Decreto Ristori (legge 176/2020) entrate in vigore il 25 dicembre 2020, mentre l’entrata in vigore del CCII è fissata per al 1° settembre 2021.

Lo Stato italiano vuole quindi porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di quei soggetti non imprenditori o imprenditori  non soggetti né assoggettabili alle classiche procedure concorsuali.

Ci si trova così difronte a concetti, definizioni e procedure complesse che necessariamente richiedono un’adeguata preparazione giuridico-economica per comprenderne la portata e la possibilità d’utilizzo e uscire così dall’oppressione debitoria.

A guidare i soggetti in difficoltà fuori dal tunnel ci sono gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) che hanno sede nel circondario del Tribunale, di norma, capoluogo di provincia. Il professionista che in pratica svolge tutte le attività necessarie a traghettare il consumatore verso l’uscita dal tunnel è il gestore della crisi che deve essere in possesso di particolari requisiti richiesti dalla alla legge.

Comprendere i termini essenziali

Alla situazione di persistente sbilancio patrimoniale che consente di attivare la procedura di cui ci occupiamo, è soggetto il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, ma per i debiti estranei a quelli sociali.

Ammessi alle procedure sono anche i soggetti non fallibili come: l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale sotto-soglia, l’imprenditore commerciale sopra–soglia ma con debiti inferiori a €. 30 mila, l’imprenditore cessato da oltre un anno, l’erede dell’imprenditore defunto, l’artista e gli altri lavoratori autonomi, le associazioni e le società tra professionisti, gli enti privati non commerciali.

Il sovraindebitamento, secondo la definizione dellalegge 3/2012è la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

E’ una definizione complessa e composta di più nozioni giuridico-economiche come: a) perdurante squilibrio; b) obbligazioni assunte; c) patrimonio prontamente liquidabile; d) rilevante difficoltà ad adempiere; e) definitiva incapacità ad adempiere regolarmente.

In pratica il perdurante squilibrio è lo sbilanciamento tra le entrate (es. stipendio, rendita ecc.) e le uscite patrimoniali (es. mutui, affitti, spese correnti) che dura nel tempo ma che sarà anche destinato a durare nel tempo e ciò può portare i creditori più esposti ad intraprendere azioni giudiziarie per il recupero del credito ritenendo i debiti scaduti una sofferenza non più tollerabile.

L’inizio di un’azione giudiziaria come un decreto ingiuntivo e la conseguente azione esecutiva da inizio ad una spirale perversa che attrae tutti i creditori che si mettono in fila per riuscire a recuperare quanto più possibile il credito.

Ma la rilevante difficoltà, che è diversa dalla definitiva incapacità, indica uno stato di crisi, di insolvenza reversibile, un rischio. Ed è il rischio testé accennato che deve portare il soggetto in difficoltà ad attivare quelle procedure preventive previste dalla legge 3/2012 che permettono di congelare la situazione economica del soggetto in difficoltà e, con i giusti strumenti operativi, porvi rimedio.

Con una proposta detta accordo o piano del consumatore, con l’ausilio del gestore nominato dall’ OCC, si può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art.8, l.3/2012).

Si può anche intervenire con la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (art. 8 comma 1bis, l.3/2012), salvo alcune eccezioni.

Le operazioni si svolgono sotto il controllo del Tribunale che, valutati i requisiti, omologa l’accordo.

Il sovraindebitamento deve però essere incolpevole, cioè le cause che lo hanno generato dovranno essere state impreviste ed imprevedibili e il debitore non deve aver concorso colposamente a determinare la crisi anche con uno sproporzionato ricorso al credito (a.9, l.3/2012).

E’ il concetto di meritevolezza del creditore che è stato meglio chiarito dall’ art.4-ter del d.l. ristori, come l’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Omologato l’accordo, tutelata la par condicio creditorum, il gestore sovraintende la procedura e il debitore non potrà mai operare pagamenti in violazione dell’accordo o del piano del consumatore.

L’ extrema ratio

Con la liquidazione del patrimonio del debitore, questi può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter, l.3/2012) e con il ricavato della vendita, soddisfare una volta per tutte i creditori.

Infine con la procedura di esdebitazione senza utilità ildebitore, persona fisica, ritenuto non in grado di offrire alcun rimborso ai creditori, nemmeno in una prospettiva futura (art.14-quaterdecies, l.3/2012), per una volta sola nella sua vita, potrà liberarsi di tutti i suoi debiti.

Se però nel corso dei quattro anni successivi dal decreto del giudice sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, la procedura potrà essere riaperta e procedere con un piano per il parziale pagamento dei creditori.

Maurizio Voi

110Superbonus, General Contractor e amministratore di condominio – trailer.
20 Gen

Chiarito anche dall’ Agenzia delle Entrate che le prestazioni del general contractor non possono essere assimilate a quelle dell’amministratore immobiliare è necessario specificare quale sia la figura di questo soggetto e le sue attività, visto il richiamo ricorrente al nomen in materia di 110Superbonus.

Generale contractor, in italiano contraente generale è una figura giuridica prevista dall’ articolo 194 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 – che è il “Codice dei contratti pubblici” che è appunto intitolato: affidamento a contraente generale.

Esso è un soggetto giuridico previsto e regolato per l’affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e fin da subito è importante chiarire che le norme non possono trovare operatività per i contratti privati d’appalto che rimangono regolati dagli articoli 1655-1677 del codice civile.

Nell’appalto il soggetto che si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio è detto appaltatore (art.1655 c.c.).

Entrambi per assumere validamente l’incarico dell’opera devono saper e poter organizzare i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera.

L’ art.194 del codice appalti richiede che il GC abbia adeguata capacità organizzative, tecnico-realizzativa e finanziaria per la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, l’art.1655 del c.c.  qualifica l’appaltatore come colui che assume con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera.

In entrambi i casi può essere previsto il poter incaricare terzi per la realizzazione di parti del progetto: è il subappalto nel caso “appalto privato” art.1656 c.c., affidamento a soggetti terzi nel codice dei contratti pubblici (art.194 comma 7).

In entrambi i casi la responsabilità per l’esatta esecuzione dell’appalto rimane in capo all’appaltatore o al  GC che quindi deve fornire il c.d. “pacchetto completo” a regola d’arte.

Questa semplice schematizzazione di cornice serve per comprendere alcune cose importanti nell’ambito dei lavori 110Superbonus nel condominio al di là della qualificazione o terminologia economico-giuridica che si voglia dare al titolo per il cartellone e ai vari attori della commedia che sarà allestita, o se vogliamo “serie”.

L’amministratore non può mai essere un GC o appaltatore poiché egli è un professionista che esercita un’attività intellettuale e non un’ impresa che deve essere dotata di organizzazione di mezzi necessari, capacità tecnico-realizzativa e finanziaria per la messa in opera degli interventi.

Egli si pone all’esterno come deus ex machina ed è chiamato a coordinare le varie situazioni che potrebbero capitare durante l’esecuzione.

Ma per far ciò deve essere cosciente di avere una conoscenza specifica di ciò che accadrà e cosa di potrà accadere perché, in fin dei conti, è colui che su mandato dell’assemblea firmerà il contratto d’appalto.

Alcune regole tratte dall’ art.194 posso così divenire utili per il nostro deus come l’attenzione al progetto esecutivo, sulla nomina dei professionisti, sorveglianza sulle opere e sulla sicurezza, varianti di progetto, affidamento dei lavori a terzi poiché alla fine il soggetto da tutelare sono i clienti-condomini.

Allora l’attenzione che il legislatore ha posto nei 20 commi dell’art. 194 per affidare al GC le opere pubbliche può tornare utile come schema per verificare che colui che si propone come contraente generale per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico in condominio abbia previsto ogni aspetto dell’opera che andrà ad eseguire.

E qui l’attenzione deve essere massima perché mentre per le opere pubbliche vi è un soggetto che si aggiudica l’appalto il quale affida al GC la realizzazione, è sempre il soggetto aggiudicatore che deve provvedere al controllo e alla nomina dei vari professionisti.

Traslare de plano tutto al GC o appaltatore potrebbe comportare dei problemi tra esecutori, controllori (appalto) e certificatori finali (superbonus).

Vi è da chiedersi se è corretto che tutti gli attori della commedia possano essere nominati dal GC perché è chiaro nell’art.194 che ciò non è possibile rimanendo, in estrema sintesi, in capo al GC la realizzazione pura e in capo all’aggiudicatore il controllo con i professionisti all’uopo incaricati.

In più con il 110Superbonus entrano in sciena altri soggetti e subito vi è da chiedersi a chi rispondono?  Al GC /appaltatore o al committente?

Se come crediamo la risposta è al committente (anche in funzione della polizza assicurativa) è il nostro deus ex machina che dovrà avere un controllo su di loro, che poi si riflette sulla correttezza delle opere per i clienti-condomini e quindi sulla possibilità di detrazione o cessione del credito.

Mutuando dalle serie televisive, la “stagione 1” prevede un episodio sul conflitto d’interessi ex art.1394 c.c.?

Perché se fosse così un possibile finale sarebbe l’invalidità del contratto.

Maurizio Voi