ll Garante Privacy con la newsletter del 30.10.2017 ha precisato che “Il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.
Così si è espresso il Garante, dopo aver consultato anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad una quesito proposto da un cittadino, fornendo in tal modo un’interpretazione in ordine alla corretta applicazione delle norme introdotte dalla Riforma del Condominio.
La modalità in questione – che può dunque considerarsi equipollente in termini di autenticità e certezza a quella prevista dal legislatore – rappresenta infatti una valida alternativa alla trasmissione della copia autentica dell’atto che determina il trasferimento da parte dell’interessato.
Il condomino sarà pertanto legittimato a chiedere al notaio rogante tale dichiarazione”.
La precisazione non è di poca rilevanza, posto che il nuovo art. 63, V comma, disp. att. c.c. testualmente prevede in realtà infatti che “Chi cede diritti su unità immobiliari, resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto“.