Regolamento di Condominio e “Bed&Breakfast” – Sentenza della Corte di Cassazione 21024/2016
di Avv. Maurizio Voi
Con la sentenza n. 21024 del 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che una clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione delle unità immobiliari a particolari usi deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulti nella nota di trascrizione.
Il solo richiamo nel regolamento di condominio non è sufficiente.
La fattispecie era relativa alla limitazione di destinare a “Bed&Breakfat” di un appartamento.
Il principio stabilito è dunque questo: “la previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale“.