Assemblee condominiali e videoconferenza: un intervento legislativo che non aiuta, anzi.
13 Ott

Mentre i preoccupanti dati della pandemia agitano lo spettro di un nuovo lockdown, ovvero comunque di misure restrittive alle riunioni di persone, giunge proprio ora il tanto atteso emendamento sulle assemblee condominiali.

Dopo anticipazioni nei mesi scorsi rivelatesi errate, ecco, nella conversione del decreto “agosto”, a metà ottobre di questo annus horribilis 2020:

– una proroga del termine per la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio (i sei mesi ex art. 1130 n. 10 c.c. sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020; sempre che, beninteso, non fossero già scaduti … );

– inoltre, due modifiche strutturali all’impianto del diritto condominiale (non limitate all’emergenza, intendiamo dire), nelle disp. att. c.c., e precisamente dell’art. 66: 

a) al terzo comma, dopo le parole: “e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti: “o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”;

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Logica la prima, sull’ordine del giorno (ci mancherebbe che, prevedendosi la videoconferenza, non contenesse le specifiche per connettersi).

Pessima la seconda.

Cosa s’intende con lo stabilire che “la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza” “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini”?

In questi mesi si era affermata la prassi della c.d. doppia convocazione: in luogo fisico (ossia la classica sala, magari più grande per poter rispettare il distanziamento), ma anche in stanza virtuale: nel senso che veniva data la possibilità (spesso vivamente consigliandola, ma come opzione), a chi lo volesse, di connettersi con la videoconferenza, per parteciparvi da remoto.

Si dava per pacifico, in sostanza, che una convocazione esclusivamente in una stanza virtuale presupponesse una previsione regolamentare contrattuale, opponibile a tutti, o l’unanimità dei consensi.

Mentre per la partecipazione connettendosi in videoconferenza era sufficiente il consenso del singolo, che previamente avvisato ne accettava la modalità, quale libera e consapevole scelta.

Al singolo, insomma, era rimessa la scelta se partecipare in presenza, affrontando la trasferta e, di questi tempi, i rischi di contagio, o collegarsi da casa: magari con qualche inevitabile limitazione, nonostante i progressi della tecnologia e delle telecomunicazioni, ma anche con apprezzabili vantaggi.

Ora il “previo consenso di tutti i condomini” è previsto quale presupposto non di una convocazione esclusivamente in una stanza virtuale, ma della semplice partecipazione attraverso strumenti di videoconferenza.

Previo, e di tutti: vuol dire che, per consentire a chi preferirebbe restare comodamente a casa propria, servirà raccogliere in anticipo, giocoforza per iscritto onde poterne avere prova, del via libera degli altri …

Così ragionando, la videoconferenza nelle assemblee, che doveva essere facilitata, viene fortemente ostacolata, e praticamente esclusa nella generalità dei casi.

Con una mano, per favorire il mitico superbonus 110, si abbassa il quorum di approvazione di lavori di notevole entità alla ordinaria maggioranza semplice (e si stabilisce che basterà persino per l’opzione della cessione del credito, con buona pace, pare, di un diritto proprio del singolo).

Con l’altra mano, si affossa la videoconferenza, nonostante appaia essere non solo lo scenario prossimo, in un futuro di sempre maggiori connessioni tra le persone via internet e social, ma anche quello più confacente alla attuale situazione emergenziale per le note ragioni sanitarie.

Maurizio Voi, Avvocato in Verona

Alvise Cecchinato, Avvocato in Portogruaro

Nuove competenze nello Studio Legale VOI CARCERERI ASSOCIATI
06 Ott

Gestore della Crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa

L’avv. Maurizio Voi ha conseguito presso la IUL l’abilitazione a “Gestore della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”, la normativa regolata dalla legge 3/2012 che offre importanti strumenti di risoluzione della crisi economica di debitori civili e soggetti non fallibili in caso di mancanza di liquidità, che comporta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Ciò infatti determina quella che la legge, all’art. 6 co.2, lett. a), indica come la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

La disciplina da sovraindebitamento è stata poi innestata ed ampliata nel “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” approvato con Decreto Legislativo 17.1.2019 n.14 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n.155, destinato ad entrare in vigore il primo settembre 2021, anche se le ultime notizie di stampa danno imminente l’approvazione di un emendamento per l’immediata entrata in vigore stralciandola, dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Se così fosse si innesterebbero subito nell’architettura della legge 3/2012 tre importanti strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (CCI): il “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore” (ex piano del consumatore); il “Concordato minore” (ex accordo di ristrutturazione dei debiti); “La liquidazione controllata del sovraindebitamento” (ex Liquidazione del patrimonio).

Tra le novità interessanti vi è la possibilità, per il “piano del consumatore”, di prevedere la “falcidia” e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto o pensione, nonché operazioni di prestito su pegno.

Anche GLI imprenditori non fallibili e professionisti vedono tutelate le loro difficoltà con il “Concordato minore” che può prevedere anche la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

Diviene poi importante la procedura della “esdebitazione”, cioè la liberazione di tuti i debiti esistenti.

A forte rischio il recupero dei crediti per le spese condominiali – Le conseguenze delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione di giugno e settembre 2020 sul procedimento di mediazione.
24 Set

di Avv. Maurizio Voi e Avv. Alvise Cecchinato

Forse non considerata attentamente perché eravamo ad inizio estate con le vacanze alle porte dopo il duro lockdown, l’ordinanza n. 1046 dell’8 giugno 2020 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’Amministratore di Condominio, per partecipare alla procedura di mediazione, ha sempre bisogno di essere autorizzato dall’Assemblea con la delibera ex art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ., a maggioranza qualificata (ossia: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno metà dei millesimi): anche se, per ipotesi, si tratta di vertenza in una materia che, rientrando nelle sue attribuzioni di legge, non richiede analoga autorizzazione per agire o resistere in giudizio.

L’ipotesi è frequentissima: si pensi al recupero delle spese condominiali ex art. 1130 n. 3 cod. civ.: è pacifico che, per adire il Giudice, chiedendo l’ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 63, I comma, disp. att. cod. civ., o anche promuovendo una causa ordinaria, all’Amministratore non serve l’autorizzazione dell’Assemblea, essendo un suo specifico dovere (peraltro assoggettato anche al termine dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, ex art. 1129, IX comma, cod. civ.).

Gli Ermellini, nella pronuncia, relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, precisano proprio che “pur in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’Amministratore” “con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1131 c.c. senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea”, “questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’Assemblea”: e, se vi partecipa lo stesso, la mediazione è come non si tenesse (tecnicamente: non vale a integrare la condizione di procedibilità), perchè il Condominio non può ritenersi siccome presente.

Il ragionamento desta evidenti perplessità, e le sue conseguenze diventano di ancor maggiore attualità tenuto conto che, con la recentissima sentenza n. 19596 del 18.9.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine a un contrasto esistente nella giurisprudenza di merito, hanno statuito che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del creditore opposto, e non del debitore opponente, attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, in mancanza del quale la causa diventa improcedibile e, si badi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Ecco il principio: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Dal combinato disposto delle due pronunce deriva un mix pericolosissimo per il Condominio, proprio nel delicato ambito di gestione e fruizione dei servizi condominiali, anche essenziali, che l’Amministratore deve garantire provvedendo al pagamento delle spese.

Cosa succederà?

Se il Condominio agisce ottenendo decreto ingiuntivo, e il condomino moroso propone opposizione, l’Amministratore dovrà tempestivamente convocare l’Assemblea, per essere autorizzato a promuovere la procedura di mediazione e a parteciparvi.

Se, per qualsiasi ragione, non si raggiungesse la maggioranza qualificata (si ripete: maggioranza degli intervenuti alla riunione, che corrisponda ad almeno metà dei millesimi), l’Amministratore non potrà procedere, la mediazione non ci sarà o sarà comunque tamquam non esset,.

Soprattutto, la causa pendente terminerà con la revoca del decreto ingiuntivo (e forse anche, oltre al danno, con la vera e propria beffa della condanna alla rifusione delle spese legali !).

Come comprensibile, il condomino moroso si sentirà vincitore, e non si sentirà più obbligato al pagamento; se poi, nel frattempo, in forza del decreto ingiuntivo, era stata iniziata una procedura esecutiva (pignorando l’immobile, o altri beni) verrà meno anche quella.

Insomma, si profilano conseguenze potenzialmente davvero gravi.

E non è difficile immaginare che, se nel Condominio è di fatto difficile raggiungere la maggioranza qualificata, come purtroppo spesso accade, il condominio moroso sarà tentato da proporre opposizioni anche infondate, ma strumentali all’impasse che sopra abbiamo delineato.

Diventa quindi urgente l’istanza per un intervento del Legislatore: se l’art. 71 quater, comma III, disp. att. cod. civ. deve interpretarsi in senso letterale, come la Corte di Cassazione ha affermato nella pronuncia di giugno, facendolo operare anche per le vertenze che non richiedono la autorizzazione ad agire o a resistere, le conseguenze di un tanto appaiono aberranti: a maggior ragione ora che la Cassazione stessa, con la pronuncia di settembre, ha posto l’onere della mediazione, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a carico del creditore.

Maurizio Voi, Avvocato in Verona
Alvise Cecchinato, Avvocato in Portogruaro

Superbonus & dintorni
08 Set

Gli avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri, intervistati da IlQI – Il Quotidiano Immobiliare

Il Quotidiano Immobiliare, prestigiosa rivista da sempre specializzata in ambito immobiliare, ha intervistato gli Avv. Maurizio Voi e Matteo Carcereri del nostro Studio Legale approfondendo alcuni dei temi principali legati al Superbonus 110% per la riqualificazione degli edifici

Al lavoro sul Superbonus 110%
18 Ago

Oggi il nostro Studio, con la regia degli avvocati Maurizio Voi e Matteo Carcereri, ha predisposto la prima guida pratica sul Superbonus per gli amministratori immobiliari, che sarà disponibile a breve.

In sede di analisi della complessa normativa, è emerso tra gli altri un dubbio interpretativo circa la detraibilità delle spese relative al compenso dell’amministratore immobiliare riferite alla gestione dell’operazione.

Lo Studio ha quindi inviato all’Agenzia delle Entrate uno specifico interpello che si allega unitamente ad un abstract della Guida Operativa.

Depositati gli emendamenti per la proroga delle assemblee condominiali e il rinnovo automatico dell’amministratore di condominio.
11 Giu

Le preoccupazioni degli amministratori per la gestione economico-finanziaria e di manutenzione-conservativa dei condominii aumentano di pari passo con l’allentamento delle misure anti COVID-19.

I problemi di gestione riguardano: l’obbligatorietà della annuale convocazione delle assemblee di condominio per l’approvazione dei bilanci con le non chiare misure di distanziamento sociale eventualmente da adottare in sede di assemblea; la poca propensione dei proprietari alla loro partecipazione anche in videoconferenza.

 Sicuramente tutto ciò comporterà a breve un carico di lavoro improponibile per i professionisti della gestione immobiliare trovandosi difronte alla necessità di convocare in uno stretto lasso di tempo le assemblee dei condomini amministrati, finora rinviate in ottemperanza ai noti provvedimenti del Governo.

L’ANACI di Verona ha interessato l’ on. Diego  Zardini che con la consulenza dell’ avvocato Maurizio Voi ha presentato due emendamenti al Decreto Legge Rilancio prevedendo la proroga di un anno delle assemblee ordinarie ex art. 1135 c.c. nonché il rinnovo automatico dell’amministratore per un anno già scaduto al 4 aprile 2020.

Di seguito gli emendamenti depositati

Viaggi annullati e Covid19: il punto sulla situazione normativa
03 Giu

Sono moltissimi gli italiani che avevano già prenotato servizi turistici prima dell’avvento del coronavirus, spesso versando acconti e caparre.

I noti provvedimenti susseguitisi a partire dal 23 febbraio hanno via via reso impossibile il godimento del servizio prenotato nel breve periodo e quantomeno incerto quello prenotato nel medio periodo.

Si tratta di un giro d’affari sfumato per decine di miliardi di euro, in un Paese come il nostro dove il comparto turistico genera il 5,5 % del PIL nazionale (13% se si considera il PIL generato in via indiretta).

La battaglia tra le associazioni dei consumatori e quelle degli operatori di settore è già iniziata.

Il pomo della discordia è stato dapprima l’art. 28 del D.L. 9/2020 ed ora l’art. 88bis della Legge 27/2020 (di conversione del DL Cura Italia) in vigore dallo scorso 30 Aprile, il quale in 13 commi, è andato a disciplinare quasi ogni ipotesi di rapporto viaggiatori/operatori turistici, prevedendo la possibilità per questi ultimi di provvedere al rimborso a mezzo voucher, di quanto già pagato dai primi.

Il comma 12 prevede che infatti che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. In sostanza, in deroga a quanto previsto dal Codice del Turismo, l’operatore del settore ha ora la possibilità di optare tra il rimborso tradizionale in denaro o per il tramite di un voucher di valore equivalente della validità di un anno dall’emissione.

In sintesi l’art. 88bis della L. 27/2020 ha previsto appunto:

  1. La possibilità di rimborso a mezzo voucher di quanto anticipato dall’utente;
  • L’impossibilità sopravvenuta con il relativo obbligo di restituzione di quanto già pagato (anche appunto a mezzo voucher) è ora già sancita per legge in relazione a tutti i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in relazione ai contratti da eseguire nello stesso periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti che hanno imposto il divieto di allontanamento;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei decreti che hanno individuato tali aree;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Anche gli organizzatori di viaggi ora possono esercitare il recesso per motivi legati al COVID-19, mantenendo il diritto di poter optare tra rimborso in denaro o per voucher equivalente, non appena ricevuti i rimborsi dai propri fornitori e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta di rimborso;
  • La possibilità di provvedere a rimborso a mezzo voucher è estesa a tutti i contratti già citati al precedente punto 2), instaurati a partire dal 11 Marzo fino al 30 Settembre 2020, anche per prestazioni da eseguirsi all’estero o in favore di contraenti stranieri;
  • Anche le strutture ricettive che abbiano cessato in tutto o in parte l’attività a causa del COVID-19 potranno procedere a rimborso di quanto percepito anche a mezzo voucher oppure offrendo un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore ma in tal caso con rimborso della differenza di prezzo;
  • La possibilità di provvedere a rimborso a mezzo voucher è esclusa in relazione a quanto pagato per viaggi di istruzione dalle scuole dell’infanzia e dalle classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. La ratio della norma è evidente in quanto le classi terminali non potrebbero usufruire di alcun voucher l’anno successivo, essendosi ormai disciolte;

In tale ultimo caso viene a crearsi una disparità di trattamento in capo ad esempio alle agenzie di viaggio che, in maniera del tutto asimmetrica, si trovano costrette a rimborsare in denaro l’utente ma a dover accettare invece rimborsi a mezzo voucher da parte dei fornitori cui era già stata corrisposta in tutto o in parte la caparra/acconto versata dall’utente stesso.

La validità del voucher, in tutti i casi, è di un anno dall’emissione dello stesso. Così come formulata la norma potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni diverse. Le prime prevederebbero che la prestazione turistica stessa dovrebbe eseguirsi nell’arco temporale di un anno dall’emissione del voucher. In tal caso i voucher emessi in questo periodo non potrebbero essere utilizzati ad esempio per le ferie estive del 2021.

La seconda interpretazione, maggiormente aderente al tenore letterale della norma, prevederebbe invece che il voucher possa essere utilizzato in fase di acquisto del servizio turistico entro un anno dall’emissione, ma che il servizio stesso possa eseguirsi anche successivamente.

Con la previsione dei rimborsi a mezzo voucher è stato chiaro l’intento del legislatore di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore turistico; dall’altra parte è forte lo scontento delle associazioni dei consumatori che vedono nel voucher uno strumento di rimborso molto più limitato rispetto al denaro contante e pertanto lesivo dei diritti dei viaggiatori.

Va sottolineato tuttavia come in data 28.05.2020 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, abbia trasmesso una segnalazione  al Parlamento ed al Governo in cui si evidenzia l’illegittimità della norma nella misura in cui non rimette al consumatore la scelta della modalità rimborso.

L’art. 88bis citato infatti è contrario sia all’art. 41 del Codice del Turismo, sia alla normativa Europea.

La Commissione Europea d’altro canto con la raccomandazione del 13.05.2020 ha evidenziato come l’operatore possa legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Conscia della crisi del mercato del turismo dovuta alla crisi epidemiologica e sulle gravi ripercussioni che la stessa sta avendo e che avrà sugli operatori del settore, la Commissione ha chiarito come il ricorso al voucher quale forma di rimborso, non possa essere imposto, ma vada invece incentivato, magari prevendendo comunque la possibilità per il viaggiatore di richiedere il rimborso in denaro qualora non abbia utilizzato il voucher entro il periodo di sua validità e prevedendo l’inserimento di una polizza assicurativa nel caso in cui l’operatore nel frattempo fallisca.

Si attende ora la risposta di Governo e Parlamento alla segnalazione di AGCM.

Verona, 1 Giugno 2020

Avv. Matteo Carcereri

D.L. Rilancio: proroga dei rinnovi ad amministrare e del termine di approvazione del bilancio
14 Mag

Decreto legge 13.5.2020 – Rilancio

DISPOSIZIONI IMPORTANTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI

Il Decreto Legge c.d. “rilancio” approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 13 maggio ha previsto all’art.212ter lettera b) alcune importanti modifiche circa l’incarico di amministrazione e convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto.

In pratica:

Amministratore: se il mandato è scaduto alla data di conversione in legge del decreto del 13.5.2020  o entro tre mesi dalla medesima data l’incarico è “rinnovato” per ulteriori 6 mesi.

Assemblea per approvazione del rendiconto.

Il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Il termine di 12 mesi va però sommato agli ulteriori 180 giorni previsti dall’art. 1130 I° co. n.10 a cui il DL fa riferimento.

Esempio:

  1. Bilancio ordinario che si chiude al 1 agosto 2019

Termine ante decreto per la convocazione dell’assemblea 29 febbraio 2020 + 12 mesi = 28.2.2021

  • Bilancio ordinario che si chiude al 30 settembre 2019

Termine ante decreto per la convocazione dell’assemblea 30 marzo 2020 +12 mesi = 30.3.2021

  • Bilancio ordinario che si chiude al 31.5.2020

Termine ante decreto per la convocazione dell’assemblea 30 novembre 2020 +12 mesi = 30.11.2021

Si allega testo del DL.

Avv. Maurizio Voi | Voi Carcereri Associati Studio Legale

Corona Virus e Turismo. Kit operativo per la gestione dei rimborsi
08 Mag

a cura di Maurizio Voi e Matteo Carcereri, senior partners di Voi Carcereri Associati Studio Legale.

Parte prima. L’inquadramento generale.

Indagare nell’intreccio di norme che regolano il settore turistico dell’hospitality partendo dal B&B per arrivare al più elementare contratto d’albergo, attraversando il ponte tibetano delle prenotazioni on line nelle raffiche delle disdette causate dal coronavirus, non è semplice.

L’attenzione della giurisprudenza e del legislatore anche comunitario verso la parte più debole del rapporto, cioè il consumatore, ha rafforzato -e non di poco- la tutela dei diritti di quest’ultimo.

Nel 2007 la giurisprudenza della Corte di cassazione ha elaborato il concetto di “causa concreta” del contratto di viaggio come “finalità turistica” o di “svago”, così, se il turista non può partire per cause esterne ed indipendenti dalla sua responsabilità, la finalità viene a mancare e quindi entra in vigore il meccanismo della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.

La sopravvenuta impossibilità coniugata con la “finalità di vacanza” perde però il suo connotato oggettivo per modellarsi sullo “scopo di piacere” così la compromissione della finalità turistica fa venir meno lo scopo del turista-viaggiatore, legittimandolo alla risoluzione del contratto.

La strada è stata aperta dalla Cassazione con l’interessante sentenza sui viaggi a Cuba nel 1998 coinvolta dalla epidemia di dengue emorragico nell’isola che avevano compromesso i normali standard di sicurezza del luogo, quindi inciso sulla finalità turistica del contratto.

Il punto è riconsiderare o considerare al tempo del corona virus la persistenza dell’impossibilità al momento della fruizione della vacanza.

La Legge 24.4.2020 n.27 all’art. 88bis appare riequilibrare le posizioni delineando temporalmente l’impossibilità della prestazione e specificandone il significato in relazione alla finalità turistica.

Arrivando ai giorni nostri i noti provvedimenti susseguitisi a partire dal 23 febbraio hanno via via reso impossibile il godimento del servizio prenotato nel breve periodo e quantomeno incerto quello prenotato nel medio periodo.

Si tratta di un giro d’affari sfumato per decine di miliardi di euro, in un Paese come il nostro dove il comparto turistico genera il 5,5 % del PIL nazionale (13% se si considera il PIL generato in via indiretta).

E’ in corso un serrato confronto tra le associazioni dei consumatori e le imprese del comparto turistico.

Il pomo della discordia è stato dapprima l’art. 28 del D.L. 9/2020 ed ora l’art. 88bis della Legge 27/2020  in vigore dallo scorso 30 Aprile, il quale in 13 commi, è andato a disciplinare quasi ogni ipotesi di rapporto viaggiatori/operatori turistici, prevedendo la possibilità per questi ultimi di provvedere al rimborso a mezzo voucher, di quanto già pagato dai primi.

Il comma 12 prevede infatti che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

In sostanza, in deroga a quanto previsto dal Codice del Turismo, l’operatore del settore ha ora la possibilità di optare tra il rimborso tradizionale in denaro o per il tramite di un voucher di valore equivalente.

La validità del voucher, in tutti i casi, è di un anno dall’emissione dello stesso. Così come formulata la norma potrebbe prestare il fianco ad interpretazioni diverse. Le prime prevederebbero che la prestazione turistica stessa dovrebbe eseguirsi nell’arco temporale di un anno dall’emissione del voucher. In tal caso i voucher emessi in questo periodo non potrebbero essere utilizzati ad esempio per le ferie estive del 2021.

La seconda interpretazione, maggiormente aderente al tenore letterale della norma, prevederebbe invece che il voucher possa essere utilizzato in fase di acquisto del servizio turistico entro un anno dall’emissione, ma che il servizio stesso possa eseguirsi anche successivamente.

Con la previsione dei rimborsi a mezzo voucher è stato chiaro l’intento del legislatore di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore turistico; dall’altra parte è forte lo scontento delle associazioni dei consumatori che vedono nel voucher uno strumento di rimborso molto più limitato rispetto al denaro contante e pertanto lesivo dei diritti dei viaggiatori.

Il diavolo è però nei dettagli e va affrontato con attenzione a tutela delle imprese turistiche.

2. Parte seconda. Gli aspetti tecnico-giuridici.

Segue la prossima settimana

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Auto elettriche e wallbox negli edifici residenziali
29 Apr

Potrebbe apparire molto lontano il tempo in cui la mobilità, specialmente nelle città, sarà solamente elettrica e come i concetti “sostenibilità”, “flessibilità”, “risparmio economico” potrebbero sembrare affermazioni di principi teorici e utopistici.

Ma il mondo dell’automotive sta cambiando e sempre più persone stanno rivolgendosi al mercato dell’auto elettrica complice anche i cambiamenti dei messaggi pubblicitari.

Anche i più sensibili verso la “sostenibilità” come riduzione delle immissioni inquinanti e del “risparmio economico”, cioè risparmio dei costi di rifornimento, si dimostrano scettici verso   l’auto elettrica nel momento in cui si pongono il problema di dove e come ricaricare le batterie della macchina: “flessibilità” o per dirla con il legislatore di fine  2016 dove trovare le “infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli” (art.15 comma 1-ter del D.Lvo 16.12.2016 n.257, vedi infra), che noi semplicemente conosciamo come colonnine elettriche o, all’inglese, wallbox.

La vision della Unione Europea è del 2014 quando venne emanata la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

La direttiva 2014/94/UE è stata recepita dallo Stato italiano nel dicembre 2016 con il D.Lvo n.257 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.1.2017 n.10.

Detto che della filosofia del decreto in commento (Titolo I, Finalità ed Obiettivi; Titolo II, Quadro strategico nazionale) faremo riferimento in questo studio, è subito interessante notare come l’art.4, per quanto riguarda il trasporto, disponga la realizzazione entro il 31.12.2020 di un numero adeguato di punti di ricarica elettrici accessibili al pubblico nelle città metropolitane, aree urbane ed extraurbane.

Le articolate prescrizioni normative del quadro strategico nazionale prevedono diverse tipologie d’interventi nel comparto edilizio in costruzione e costruito sia “non residenziale” che “residenziale”.

Per gli edifici “non residenziali” e con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per quelli “residenziali” con almeno 10 unità abitative per ottenere il titolo abilitativo edilizio già entro il 31.12.2017 i costruttori dovevano “predisporre” nei progetti   l’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli con la connessione da spazi di parcheggi scoperti o coperti e da ciascun box auto.

Con la precisazione che per le nuove costruzioni residenziali con almeno 10 unità abitative i punti di connessione – comuni o singoli- per la ricarica elettrica devono essere non inferiori al 20 per cento di quelli totali.

L’approccio muta per gli edifici in condominio esistenti poiché dal nel 2012 con il decreto legge sulle “Misure urgenti per la crescita del paese” richiamato dall’attuazione della normativa europea del 2016 è stato modificato il T.U. Edilizia.

Così come per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, fatto salvo l’art. 1102 del c.c. sull’uso e godimento delle parti comuni da parte anche di un solo proprietario, gli interventi edilizi per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli ora possono essere approvate dall’assemblea dei condomini con le maggioranze previste dall’art. 1136 I°, II° o III° co. c.c.., cioè anche a maggioranza semplice.

E se l’assemblea non vi provvede il condomino interessato può installare a proprie spese i dispositivi, fermo quanto previsto dagli articoli in tema di innovazioni relativamente alla statica e sicurezza del fabbricato, decoro architettonico o inservibilità d’uso di una parte comune.

Le chiavi di lettura del complesso tessuto normativo per il patrimonio edilizio italiano in divenire ed esistente sembrano essere i concetti relativi alla “predisposizione di un allaccio” per la futura installazione” delle colonnine e “l’installazione delle colonnine stesse”.

Nel primo caso appare che per ottenere il permesso di costruire o per le ristrutturazioni di primo livello debba essere solo predisposto un “allaccio” per la successiva installazione dei wallbox, cioè l’infrastruttura di base, mentre l’installazione della colonnina -strumento tecnico che permette la ricarica- è esclusa.

Nel secondo caso -condominio– si parla invece di “opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli”.

Infine il DLvo 257/16 prevede ancora, sempre intervenendo sul testo Unico dell’Edilizia, che se i Comuni non si allineano a modificare il loro regolamento edilizio con le disposizioni sulla predisposizione tecnica di allaccio alle colonnine, le Regioni si devono sostituire a loro facendo decadere i titoli edilizi rilasciati per edifici non costruiti seguendo le regole, in base alle proprie leggi regionali.

Si aprono quindi una serie di problemi giuridici per le per le nuove costruzioni che, in divenire, ex lege, saranno condominii e poi per il patrimonio esistente nel momento in cui sia richiesto di procedere all’installazione delle colonnine elettriche.

I futuri problemi riguarderanno le responsabilità dei costruttori qualora non abbiano provveduto a predisporre l’allaccio per le wallbox e comunque abbiano ottenuto un valido titolo edilizio, con possibili ripercussioni a catena sull’ ente comunale che ha provveduto al rilascio non avendo adeguato il proprio regolamento edilizio.

L’individuazione della fattispecie giuridica della responsabilità del costruttore-venditore dell’unità immobiliare verso l’acquirente per la mancanza dell’allaccio: garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. o grave difetto ex art.1669 c.c.?

Se per i nuovi edifici con la predisposizione dell’allaccio la delibera di installazione della colonnina sarebbe autorizzata con la maggioranza semplice (e si richiama il comma 2 dell’art.15 del D.lvo 257/16) problemi nascono per gli immobili precedenti ove siano necessarie opere adeguate, e financo  scegliere quale tipologia di colonnina di ricarica (attualmente ve ne sono in commercio vari tipi: Yazaky, Mennekes, CHAdeMO, CCS Combo2), tenendo conto, per esempio, non solo dell’ auto ma anche dei veicoli leggeri che abbisognano della presa Scame.

Se appare che con la maggioranza semplice, cioè anche in seconda convocazione ex art.1136 c.c., sia legittima la delibera sulla colonnina, nel momento in cui vi sia da scegliere un’area comune da dedicare alla ricarica a quale norma del codice è necessario porre attenzione?

All’art. 1117ter sulla modificazione delle destinazioni d’uso dei beni comuni con la sua maggioranza qualificata o all’art. 1136 modificato dall’ art.15 del D.lvo 257/16?

A cascata seguono non poche criticità sulla gestione delle strutture, ripartizione dei costi e uso ed occupazione dei beni comuni.

Per risolvere i problemi che nasceranno sarà quindi necessario prendere come riferimento la giurisprudenza sull’ abbattimento delle barriere architettoniche che dopo qualche anno ha elaborato il principio di solidarietà sociale e perseguimento delle finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, l’interesse generale.

Riflettendo sulle finalità della norma che indica la riduzione dalla dipendenza dal petrolio e l’attenuazione dell’impatto ambientale e sul quadro strategico che è lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, de iure condendo, si trova il faro guida per il corretto approccio giuridico nella soluzione dei primi problemi indicati.

E volgendo lo sguardo anche alle norme amministrative e tributarie ove è previsto che gli interventi oggetto di questo studio siano interventi di manutenzione ordinaria relativamente alla parte impiantistica (quindi attività consentita senza alcun titolo abilitativo) e la previsione di detrazioni fiscali nella misura del 50 per cento fino a 3 mila euro per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, si comprende come lo Stato spinga per un’agevole realizzazione.

Maurizio Voi